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Articoli dello Statuto
ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATASi è costituita in Roma, una libera associazione, d'iniziativa scientifico culturale a carattere internazionale tra studiosi ed operatori nel campo delle scienze umane applicate denominata: "Associazione Internazionale per le Applicazioni delle Scienze Umane" (AIASU), in inglese: "International Society of Applied Human Science" (ISAHS). La sede sociale è in Roma, Via Reno n. 22. La durata dell'Associazione è stabilita in anni 50 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. L'associazione può essere sciolta dall'Assemblea dietro deliberazione di almeno i 4/5 degli associati. ART. 2 - SCOPIL'AIASU ISAHS è un'associazione a carattere internazionale ed ha lo scopo di promuovere l'interdisciplinarietà e l'integrazione fra le scienze umane per favorirne le applicazioni positive alla vita individuale e sociale dell'uomo. L'Associazione è fondata su una concezione generale che intende la scienza al servizio dell'umanità nel rispetto della dignità e dei diritti dell'uomo e nella prospettiva della pace, dello sviluppo, della comune conoscenza e della collaborazione tra i popoli. In tale prospettiva, l'associazione privilegia la collaborazione con le organizzazioni internazionali e con le istituzioni nazionali e con altre associazioni nazionali ed internazionali che perseguono e/o condividono principi analoghi. In relazione al raggiungimento degli scopi generali dell'associazione, l'AIASU ISAHS si propone di svolgere le seguenti attività:
In particolare, l'associazione opera promuovendo, organizzando e coordinando progetti di studio e di ricerca, iniziative di rilievo culturale e sociale, ed assistendo le istituzioni nella realizzazione di programmi applicativi, attraverso le proprie attività di analisi dei problemi e l'individuazione e l'indicazione dei mezzi tecnici, scientifici ed operativi necessari per la loro soluzione.
ART. 3 - MEZZI FINANZIARIL'associazione non ha scopo di lucro. Per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali l'ISAHS AIASU si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
Salva l'osservanza delle disposizioni di legge esistenti in materia, la competenza ad accettare lasciti e donazioni, spetta al Comitato Direttivo che delibera in maggioranza. Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 giugno di ogni anno.
ART. 4 - MODALITA' D'ASSOCIAZIONESono contemplate le seguenti modalità d'associazione:
4.1) SOCI ORDINARII Soci ordinari sono ammessi a far parte dell'associazione dopo aver compilato e presentato al Comitato Direttivo, apposita domanda corredata da breve "curriculum vitae". Il comitato direttivo accetta o rifiuta, a maggioranza l'iscrizione come socio ordinario in base alla valutazione dei titoli del soggetto che attestino il possesso da parte del richiedente delle qualità morali, culturali e professionali necessarie ad una convinta e disinteressata adesione ai principi ed agli scopi dell'associazione. Ai soci ordinari è richiesto altresì di aver svolto una delle seguenti attività:
4.2) SOCI STRAORDINARII Soci straordinari sono ammessi a far parte dell'associazione dopo aver compilato e presentato apposita domanda al Comitato Direttivo. La qualità di socio straodinario è subordinata all'accettazione da parte del richiedente, dei principi, degli scopi, dello statuto e del regolamento dell'associazione. I Soci straordinari che lo desiderino, dopo due anni di adesione all'associazione in tale ruolo possono rivolgere domanda al comitato direttivo per ottenere la qualifica di socio ordinario. Il comitato direttivo decide a maggioranza l'eventuale conferimento di tale qualifica.
4.3) ASSOCIATI SOSTENITORIGli associati sostenitori possono far parte dell'associazione in tale ruolo semplicemente pagando una o più quote di sostegno alle iniziative dell'associazione di cui condividono le finalità. La qualità di associato sostenitore non è subordinata alla presenza di requisiti nè alla necessità di domanda al comitato direttivo.
4.4) SOCI ONORARILa qualifica di socio onorario è attribuita dal Comitato Direttivo a persone che si siano particolarmente distinte nell'operare per la realizzazione degli scopi che l'associazione pone a sua ragione d'essere. La segnalazione al Comitato Direttivo può pervenire da singoli soci ordinari, dal comitato degli esperti e dal Comitato dei garanti.
ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E DEGLI ASSOCIATII Soci Ordinari, straordinari ed onorari hanno il diritto di partecipare alle attività dell'associazione secondo le modalità previste dal regolamento, di ricevere le pubblicazioni periodiche informative edite dall'Associazione, e di usufruire di tutte le prerogative e facilitazioni derivanti dalla qualità di socio. I Soci ordinari e quelli straordinari sono tenuti al pagamento di una quota d'iscrizione e di una quota di associazione annuale nell'ammontare che è fissato dal ComitatoDirettivo. Gli associati sostenitori hanno il diritto di ricevere le pubblicazioni periodiche dell'associazione nel caso che le quote pagate raggiungano un valore minimo il cui ammontare è fissato dal Comitato Direttivo.
ART. 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO O DI ASSOCIATO.La qualifica di socio Ordinario, Straordinario, Onorario dell'AIASU ISAHS si perde in caso di:
Le fattispecie di comportamento incompatibile sono:
ART. 7 - ORGANI SOCIALIGli Organi Sociali dell'AIASU ISAHS sono i seguenti:7.1) L'Assemblea generale dei soci ordinari, straordinari e onorari.7.2) Il Comitato Direttivo7.3) Le Commissioni nazionali7.4) Il Collegio dei Probiviri7.5) Il Collegio dei garanti7.6) Il Collegio degli Esperti7.7) I Revisori dei Conti
ART. 8 - L'ASSEMBLEA GENERALEL'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto purchè non sia in mora con il pagamento della quota sociale. Sono ammesse deleghe di rappresentatività in numero non superiore a 5 per ognisocio. Salvo i casi espressamente previsti dallo statuto l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo in carica, che è il presidente dell'associazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo e si riunisce almeno una volta ogni anno in via ordinaria, entro quattro mesi dalla chisura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione dei bilanci ed in via straordinaria ogni volta che ne sia stata ravvisata la necessità dal Comitato Direttivo, che delibera in tal senso. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci regolarmente iscritti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 10% degli iscritti. L'Assemblea delibera sui programmi generali e sugli indirizzi di lavoro proposti dal Comitato Direttivo e su tutti gli oggetti attinenti allo scopo associativo. L'Assemblea discute le politiche generali e gli indirizzi generali dell'associazione. L'Assemblea elegge i membri del Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, e quello dei Probiviri . Le candidature ad essere eletti quali membri del comitato direttivo devono giungere alla presidenza almeno tre mesi prima della convocazione. L'Assemblea elegge inoltre, dietro proposta del Comitato Direttivo, il Collegio dei Garanti. Essa ha inoltre, il compito di nominare, su proposta del Comitato direttivo, i membri di una commissione nazionale, per ogni paese in cui esistano soci ordinari e straordinari. L'Assemblea ha la facoltà di deliberare modifiche allo Statuto con maggioranza di almeno 1/4 dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal membro del Comitato Direttivo più anziano di età.
ART. 9 - IL COMITATO DIRETTIVOIl Comitato Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Esso è composto da un numero dispari di membri (minimo di 5) eletti dall'Assemblea. Possono essere eletti al comitato direttivo soltanto i soci Ordinari. I membri eletti durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno: Un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. - Il Presidente è il vertice dell'associazionee la rappresenta unitariamente, egli garantisce l'osservanza delle norme statutarie e regolamentarie e convoca l'Assemblea Generale . - Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento, dimissioni, o morte; in questi ultimi due casi solo fino alla convocazione del Comitato che procede alla nomina del nuovo Presidente. - Il Segretario, tiene i verbali delle riunioni, provvede alla corrispondenza dell'Associazione, mantiene aggiornati gli elenchi dei membri e pone in esecuzione i deliberati dei vari organi sociali.Su delega del presidente è responsabile delle spese correnti. - Il Tesoriere riscuote le quote ed i contributi e le eventuali altre risorse finanziarie della associazione, ne cura l'amministrazione, e tiene il bilancio che, sia in forma preventiva che consuntiva, annualmente verrà presentato all'Assemblea. Il Comitato Direttivo cura l'andamento generale dell'associazione ed assume tutte le iniziative necessarie all'attività ed al raggiungimento degli scopi sociali. Il Comitato Direttivo assume tutte le decisioni che gli competono sulla base dello statuto . Esso coordina i lavori delle commissioni nazionali e convoca i congressi internazionali che l'associazione promuove. Esso inoltre, provvede alla nomina del Collegio degli esperti ed autorizza le spese non correnti. ART. 10 - LE COMMISSIONI NAZIONALILe Commissioni Nazionali sono nominate dall'Assemblea secondo Statuto. Tali organi sono costituiti da un numero dispari di membri (minimo 3) tra quelli iscritti all'associazione nel Paese in cui essa è presente. Le Commissioni Nazionali sono tante quanti sono i Paesi in cui esistono iscritti. Ogni Commissione Nazionale è diretta da un segretario nazionale e da un ufficio direttivo da questi presieduto. Le Commissioni Nazionali rappresentano l'associazione nel proprio Paese e costituiscono gli organi attraverso cui l'associazione vi realizza i suoi scopi. Le Commissioni Nazionali durano in carica cinque anni. Esse hanno rapporti con le autorità del Paese in cui operano e si incaricano di guidare, organizzare, e coordinare l'attività degli iscritti locali che a loro volta fanno capo alla Commissione per ogni problema. Le Commissioni Nazionali hanno ciascuna un proprio tesoriere che raccoglie i mezzi finanziari provenienti dagli iscritti, dai sostenitori, e da ogni altra fonte e che provvede a versarne parte all'associazione e ad amministrarne il rimanenete per le esigenze locali e le iniziative intraprese nel Paese stesso. Le quote percentuali sono definite annualmente dal Comitato Direttivo.
ART. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRIIl Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea ed è composto da 3 membri di cui almeno uno esperto in materia giuridica. Due dei tre Probiviri possono essere scelti anche tra persone esterne all'associazione e devono possedere grande prestigio personale ed indubbie doti professionali e morali. Il Collegio dei Probiviri giudica in materia di eventuali dissidi tra i soci dell'associazione e gli organi della stessa, dell'eventuale comportamento incompatibile dei soci, e di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, senza formalità. Il loro lodo è inappellabile.
ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIIl Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea ed è composto da 3 membri di cui almeno uno esperto in materia amministrativo contabile che è il Presidente, essi durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Due di essi possono essere scelti anche tra persone esterne all'associazione e devono possedere indubbie doti professionali e morali. Il Collegio dei Revisori dei Conti sovraintende alla conduzione amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Esso redige e presenta annualmente una relazione all'Assemblea sul conto consuntivo e preventivo presentati.
ART. 13 - COLLEGIO DEI GARANTIIl Collegio dei Garanti è costituito da 3 o più personalità di alto prestigio scientifico o professionale e di indubbia e preclara autorità morale. Tali persone sono nominate dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo che le sceglie tra quelle disponibili esterne all'associazione. Il Collegio dei Garanti ha il compito di garantire presso l'esterno l'assoluta trasparenza e rettitudine delle attività dell'associazione. Per questo fine istituzionale i Garanti possono in ogni momento richiedere al Comitato Direttivo ed a tutti gli organi sociali le informazioni necessarie.
ART. 14- COLLEGIO DEGLI ESPERTIIl Collegio degli Esperti è l'organo consultivo scientifico di riferimento della associazione. Di tale collegio fanno parte chiarissime personalità del mondo internazionale della scienza e della cultura che sono nominate dal Comitato Direttivo. Il Collegio degli esperti fornisce indicazioni e consigli riguardo alle iniziative di carattere scientifico assunte dalla associazione. La scelta, il numero e la durata saranno stabiliti dal Comitato Direttivo.
ART. 15Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge.
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